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Martedì 18 Settembre 2012

 

Novità diritto societario

Istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto

È stata istituita una nuova forma di società denominata società a responsabilità limitata a capitale ridotto che secondo il dettato normativo “è rivolta a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione”. Con nota del 30/08/2012, prot. N. 0182223, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che la norma deve essere interpretata alla luce dell’ultimo comma dello stesso articolo e che pertanto sono ammessi nella compagine sociale anche soci di età inferiore ai 35 anni di età. La società deve essere costituita mediante atto pubblico e l’atto costitutivo deve contenere le stesse indicazioni previste per la srl semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c. cioè un capitale minimo compreso fra € 1,00 e € 10.000,00 e l’amministrazione può essere affidata a persone fisiche anche non socie. A differenza della srl semplificata non sono previste agevolazioni per la costituzione della società salva la possibilità per i giovani under 35 di accedere in modo agevolato al credito grazie ad un accordo fra MEF e l’ABI.

Piani attestati di risanamento e professionista attestatore

Sono stati chiariti i requisiti del professionista attestatore  dei piani di risanamento aziendale, di accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. Nello specifico il professionista dev’essere designato dal debitore e indipendente (non deve cioè avere legami con l’impresa né di natura personale né di natura professionale che possano comprometterne l’indipendenza di giudizio). Non cambiano i requisiti soggettivi del professionista che deve essere iscritto all’albo dei revisori legali, un dottore commercialista, un avvocato o uno studio professionale associato.   

Concordato preventivo

Alla ordinaria documentazione che bisognava presentare prima del DL Sviluppo viene ora aggiunto anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato. A differenza di quanto avveniva in precedenza, la domanda di concordato oltre ad essere comunicata al pubblico ministero, viene depositata a cura del cancelliere presso il registro delle imprese. La novità più rilevante è costituita dalla possibilità per l’imprenditore in difficoltà di depositare la domanda di concordato preventivo e riservarsi in un termine fissato dal giudice (fra 60 e 120 giorni prorogabile di altri 60 giorni se sussistono giustificati motivi) di presentare la proposta, il piano concordatario e la relativa documentazione. Nello stesso termine è possibile presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti fatti salvi gli effetti prodotti dal deposito del ricorso già effettuato. Ulteriore novità introdotte sono l’obbligo di deposito dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e l’obbligo di informativa periodica in capo al debitore anche in relazione alla gestione finanziaria dell’impresa. L’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa per gli atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione del Tribunale. Per quanto riguarda gli effetti del deposito della domanda è stabilito che dalla data del deposito del ricorso presso il registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono a pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutive, anche di tipo cautelare, sul patrimonio del debitore. Novità rilevante rispetto alla precedente disciplina è l’inefficacia delle ipoteche giudiziali rispetto ai creditori anteriori al concordato, iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese.

 

Novità imposte dirette

Il DL Sviluppo ha ampliato le ipotesi in cui si possono creare sopravvenienze attive non imponibili nella determinazione del reddito d’impresa. In particolare sono state confermate le seguenti ipotesi:

- versamenti dei soci in denaro o in natura nei confronti di una società di capitali;

- rinuncia ai crediti dei soci;

- riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo e fallimentare;

- riduzione dei debiti per effetto della partecipazione alle perdite dell’associato in partecipazione;

Alle ipotesi esposte sono state aggiunte le seguenti casistiche:

- riduzione dei debiti per effetto dei piani attestati di risanamento ex art. 67 l.f.;

- riduzione dei debiti per effetto degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ex art. 182 bis l.f..

 

Novità in materia di IVA

Sono state ampliate le ipotesi di imponibilità IVA delle cessioni e locazioni immobiliari. In particolare dal 26 giugno 2012 sono imponibili Iva tutte le cessioni di immobili abitativi operate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la conclusione dei lavori. È stata inserita anche l’imponibilità su opzione delle cessioni di alloggi sociali da chiunque operate.

Per quanto riguarda le locazioni immobiliari  è possibile optare per l’imponibilità IVA:

- per le locazioni di fabbricati abitativi, limitatamente a quelle stipulate (dal lato del locatore) da imprese di costruzione o ristrutturazione ed a quelle aventi ad oggetto alloggi sociali da chiunque stipulate;

- per le locazioni di fabbricati strumentali da chiunque stipulate.

 

Agevolazioni

1) Viene introdotto un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato  in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività d’impiego. Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica adottata.

Il contributo, il cui limite massimo è di € 200.000 annui ad impresa, è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato del personale come prima descritto.

2) Per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16 bis  co.1 del Tuir sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 la detrazione Irpef del 36% è aumentata al 50%. Nello stesso periodo è aumentato l’ammontare massimo delle spese effettuabili da € 48.000 a € 96.000. Successivamente al 30.06.2013 la detrazione ritornerà al 36%. 

3) Rimane inalterata la disciplina inerente la detrazione Irpef del 55% fino al 30 giugno 2013.

 

 

  
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